Nell'allegato I al decreto presidenziale citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoelencate pagine della sopra indicata Gazzetta Ufficiale: alla pag. 16, prima colonna, al capitolo II, punto 14), lettera d), dove e' scritto: " d) un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e d'imballaggio, ovvero uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga eseguito nel macello;", si legga: "d) un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e d'imballaggio.". La parte riportata nelle successive lettere e), f), g), h), i), l), m) ed n) dello stesso punto 14) e' soppressa; alla pag. 19, seconda colonna, al capitolo VIII, punto 45), lettera b), dove e' scritto: " b) durante il lavoro di sezionamento, disossamento, condizionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute ..", si legga: " b) durante il lavoro di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute .."; alla pag. 20, prima colonna, al capitolo IX, punto 47), quarto trattino, dove e' scritto: "- compilazione e rilascio dei documenti previsti dall'art. 3, paragrafo I, punto A, lettera f), della direttiva e del capitolo X, punto 54;", si legga: "- compilazione e rilascio dei documenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f);".