Nell'allegato I al decreto presidenziale citato in epigrafe,  sono
apportate  le  seguenti  rettifiche  alle  sottoelencate pagine della
sopra indicata Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 16, prima colonna, al capitolo II, punto  14),  lettera
d),  dove e' scritto: " d) un locale adibito a deposito dei materiali
di confezionamento e d'imballaggio, ovvero uno  spazio  separato  per
l'imballaggio  delle  frattaglie,  qualora  esso  venga  eseguito nel
macello;", si legga: "d) un locale adibito a deposito  dei  materiali
di confezionamento e d'imballaggio.".
   La  parte  riportata  nelle successive lettere e), f), g), h), i),
l), m) ed n) dello stesso punto 14) e' soppressa;
    alla pag. 19, seconda  colonna,  al  capitolo  VIII,  punto  45),
lettera  b), dove e' scritto: " b) durante il lavoro di sezionamento,
disossamento, condizionamento ed imballaggio, le carni devono  essere
mantenute  ..",  si  legga:  "  b) durante il lavoro di sezionamento,
disossamento, confezionamento ed imballaggio, le carni devono  essere
mantenute ..";
    alla  pag.  20,  prima colonna, al capitolo IX, punto 47), quarto
trattino, dove e' scritto: "- compilazione e rilascio  dei  documenti
previsti  dall'art.  3,  paragrafo  I,  punto  A,  lettera  f), della
direttiva e del capitolo X, punto 54;", si legga: "-  compilazione  e
rilascio dei documenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f);".